La legge stabilisce, da un lato, che il diritto di riscuotere le somme dovute per violazione al codice della strada si prescrive in cinque anni ma, dallaltro, che tali somme non possono essere riscosse da Equitalia (ora a.d.e. ricossione) se sono trascorsi pià di due anni dalla ricezione del ruolo da parte del Comune che le ha irrogate.
Nel primo caso parleremo della prescrizione del diritto a riscuotere le somme da parte dell’ente riscossore e dell’ente impostore, mentre nel secondo caso parliamo di un termine di decadenza entro il quale le somme devono essere poste in riscossione .
In entrambi i casi il cittadino legittimato a proporre opposizione, precisamente in tale ipotesi a proporre opposizione ex art 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace poichà competente per valore e materia.
