Sugli effetti del decreto-legge 21 ottobre 2021, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, appare di vitale importanza evidenziare che il testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, stabilisce: “1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore… omissis»”.
All’uopo si rammenta che il dispositivo dell’art. 11 delle Preleggi recita: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
L’interpretazione ordinaria della locuzione “tempus regit actum” è quella propria del diritto processuale, sia civile sia penale, secondo cui la disciplina vigente al momento del compimento dell’atto governa l’atto stesso. Il principio di diritto processuale “tempus regit actum” implica dunque che l’atto processuale è soggetto alla normativa in vigore al momento in cui viene compiuto, anche se successiva all’introduzione del giudizio. Ne consegue che, in base a tale principio, deve essere applicata la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento.
Tale principio, tuttavia, si applica alle norme processuali (che regolano la procedura) e non a quelle sostanziali (che disciplinano i diritti), per le quali la modifica normativa non incide sui rapporti sorti anteriormente. Pertanto, una modifica di norma sostanziale non si applica ai rapporti già sorti prima della sua entrata in vigore, a differenza delle norme processuali, che si applicano immediatamente.
Il Decreto Fiscale ha modificato l’articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introducendo il comma 4-bis. Tale disposizione (come l’intero D.P.R. 602/73) ha natura sostanziale e non processuale o procedurale, come dimostrato anche dal fatto che non è stato modificato il codice di procedura civile.
Ne consegue che, ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Fiscale, come convertito in legge, non si applica la nuova disposizione, ma resta applicabile il testo previgente dell’art. 12 del D.P.R. 602/73.
Lo spartiacque deve individuarsi non nell’iscrizione a ruolo, bensì nella notificazione dell’atto introduttivo (ad esempio, l’atto di citazione ex art. 615 c.p.c.), poiché è con la notifica che si instaura la lite e sorge il rapporto giuridico tra lo Stato (in senso lato) e l’opponente, rimesso al giudizio dell’autorità giudiziaria. Analogo discorso vale per il deposito del ricorso.
Appare quindi corretto sostenere che la modifica introdotta dal Decreto Fiscale non trovi applicazione ai rapporti sostanziali già insorti prima della sua entrata in vigore e, conseguentemente, non possa applicarsi alle cartelle esattoriali inserite nell’estratto di ruolo del contribuente/opponente, unitamente ai relativi ruoli esecutivi. Con tali atti, infatti, si configura un rapporto sostanziale tra lo Stato (in senso lato) e il cittadino, fondato sulla pretesa creditoria dell’ente impositore, formalizzata nella cartella e nel ruolo esecutivo
