Il Tribunale di Latina, con una mirabile sentenza, chiarisce che in caso di specifica contestazione, la società cessionaria deve dare prova dell’esistenza del contratto di cessione oltre che, in linea generale, dell’esistenza stessa della cessione dello specifico credito azionato, ben oltre la semplice prova della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il debitore ottiene un principio di diritto di vitale importanza e nel caso specifico si è riusciti, per effetto delle eccezioni sollevate, ad ottenere la declaratoria di INESISTENZA del credito con condanna alle spese della cessionaria
