In tema di giudizi contro l’Agenzia dell’Entrate Riscossione (ex Equitalia) la legge prescrive che l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Quindi l’A.d.E. Riscossione non solo non potrà depositare mere fotocopie delle cartelle esattoriali impugnate e delle relative notifiche, non solo non potrà pià “auto – conferire” la conformità della propria documentazione mediante i propri funzionari, ma soprattutto dovrà ESIBIRE IN GIUDIZIO la cartella esattoriale in originale o in copia conforme (con conformità rilasciata da un soggetto TERZO) UNITAMENTE alla RELATA DI NOTIFICA O ALL’AVVISO DI RICEVIMENTO (in caso di notifica postale).
Allo stato attuale i casi in cui cià non avviene sono una schiacciante maggioranza. Dalle cartelle esattoriali impugnate si rileva la palese e frequente violazione della normativa ex art. 26 DPR 602/73 ed art 60 DPR 600/73 oltre che delle connesse norme previste dal C.p.c. e dalla legge postale ove richiamate e come applicabili alla notifica delle cartelle esattoriali.
