LIMITI DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

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In relazione ai LIMITI DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, OVVERO IL PIGNORAMENTO SUL CONTO CORRENTE, DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE, si precisano i limiti a cui soggiace l’Agenzia delle entrate per la Riscossione:
le somme dovute a titolo di stipendio o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro
resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila, in tal caso la misura sarà il famoso quinto della prestazione, salvo alcune eccezioni.