31-03-2023
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO E RIMBORSO INTEGRALE DEI COSTI UP FRONT E RECURRING
rimborso in favore del consumatore dei costi previsti dalla legge in caso di estinzione anticipata.
La Corte Costituzionale con il provvedimento n. 263/2022, ristabilisce la piena tutela in favore del consumatore in caso di estinzione anticipata. in particolare le parti salienti della sentenza sono " 14.2. La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d′Italia, sicché l′art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell′entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell′art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L′eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l′attrito con i vincoli imposti dall′adesione dell′ Italia all′Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell′art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l′art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell′art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell′entrata in vigore della nuova legge dall′art. 11 octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anchesso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell′art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1. 15. In conclusione, l′art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, è costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d′Italia. in parole semplici il consumatore che ha estinto anticipatamente il finanziamento ha una ampia tutela in tema di rimborso dei costi in suo favore.